Art. 4

In vigore dal 7 mar 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9 del protocollo, allo scopo di impegnare l’Unione europea, e a effettuare la notificazione seguente: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo del protocollo e dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.»
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