Art. 1
In vigore dal 7 mar 2011
Sono approvati i seguenti accordi:
a)
l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela (2) («l’accordo di Ginevra»);
b)
l’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (3) («l’accordo UE/USA»).
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