Art. 1

Appalti di esecuzione

In vigore dal 3 mar 2011
La decisione 2008/457/CE è così modificata: 1. All’articolo 9, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Ogni modifica sostanziale del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.». 2. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Appalti di esecuzione Nell’aggiudicare gli appalti per l’esecuzione dei progetti, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell’Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti. I soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo aggiudicano gli appalti per l’esecuzione dei progetti previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100 000 EUR possono essere aggiudicati purché il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR non sono soggetti a obblighi procedurali.». 3. All’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.». 4. All’articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.». 5. L’articolo 25 è così modificato: a) Al paragrafo 1, è aggiunto quanto segue: «Ogni modifica della strategia di audit presentata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), dell’atto di base e accettata dalla Commissione è trasmessa alla Commissione con la massima tempestività. La strategia di audit riveduta è stabilita secondo il modello di cui all’allegato VI, evidenziando le revisioni apportate.». b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Salvo i casi in cui gli ultimi due programmi annuali adottati dalla Commissione corrispondano ciascuno a un contributo comunitario annuale inferiore a 1 milione di EUR, l’autorità di audit presenta il piano annuale di audit entro il 15 febbraio di ogni anno, con decorrenza dal 2010. Il piano di audit è stabilito secondo il modello di cui all’allegato VI. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare la strategia di audit quando presentano i piani annuali di audit. In caso di strategia di audit combinata, come previsto all’articolo 28, paragrafo 2, dell’atto di base, è possibile presentare un piano annuale di audit combinato.». 6. L’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Documenti redatti dall’autorità di certificazione 1.   La certificazione relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato VIII. 2.   La certificazione relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato IX.». 7. L’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Scambio elettronico di documenti Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati per via elettronica.». 8. Gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
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Appalti di esecuzione (Art. 1 Decisione (UE) 2011/151) — Testo vigente | Portale Normativo