Art. 2

In vigore dal 3 mar 2011
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etossichina siano revocate entro il 3 settembre 2011; b) non siano concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etossichina a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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