Art. 2

In vigore dal 2 mar 2011
Il presidente della Commissione o il membro della Commissione responsabile per l’energia è autorizzato a firmare l’accordo e ad espletare tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore dello stesso, che viene concluso per conto della Comunità europea dell’energia atomica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:55(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo