Art. 1

In vigore dal 28 feb 2011
Il punto 21al dell’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato: 1) è aggiunto il trattino seguente: «— 32008 L 0101: direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»; 2) dopo l’adattamento b) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «ba) al momento dell’integrazione della direttiva nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio; bb) all’articolo 3 quater, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: “Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell’accordo e sulla base delle cifre presentate dall’Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest’ultima sarà integrata nell’accordo SEE.”; bc) all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma; bd) all’articolo 3 sexies, paragrafo 2, e all’articolo 3 septies, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: “Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all’Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.”; be) all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti: “Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell’accordo e sulla base delle cifre presentate dall’Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all’asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest’ultima sarà integrata nell’accordo SEE. La Commissione decide in merito ai parametri validi per l’intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l’Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell’accordo SEE.”; bf) all’articolo 3 septies, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente: “La Commissione decide in merito ai parametri validi per l’intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l’Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell’articolo 3 septies, paragrafo 7, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell’accordo SEE.” »; 3) dopo l’adattamento i) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «ia) dopo l’articolo 16, paragrafo 12, è inserito il paragrafo seguente: “13.   Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 5 e 10, all’Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.”; ib) all’articolo 18 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: “La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA deve avere luogo nel 2011, dopo che l’operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati ad uno Stato membro sulla base dei criteri menzionati alla lettera b) può essere accordata una diversa scadenza dallo Stato membro di riferimento iniziale, se l’operatore lo richiede esplicitamente entro sei mesi dall’adozione da parte della Commissione dell’elenco di operatori SEE di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021.”; ic) all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), dopo le parole “operatori aerei” sono inserite le parole “per l’intero SEE”; id) all’articolo 18 ter è aggiunto il comma seguente: “Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l’assistenza di Eurocontrol o di un’altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.” »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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