Art. 2

In vigore dal 28 feb 2011
1.   Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di pagamento presentata dalla Francia. 2.   Il saldo del contributo finanziario verrà versato a condizione che entro e non oltre il 15 marzo 2012 sia presentata alla Commissione in forma elettronica una relazione definitiva di attuazione del programma. Le comunicazioni contengono almeno i seguenti elementi: a) una valutazione tecnica concisa dell’intero programma, comprendente il grado di raggiungimento degli obbiettivi fisici e qualitativi, dei progressi ottenuti nonché una stima dell’impatto fitosanitario ed economico immediato; nonché b) una scheda finanziaria indicante le spese effettive ripartite per sottoprogramma e azione. 3.   Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può calibrare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse azioni dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo finanziario dell’Unione al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l’importo globale delle spese ammissibili stabilite nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma. La Francia informa la Commissione in merito agli eventuali adeguamenti apportati.
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