Art. 2

In vigore dal 25 feb 2011
In sede di rinegoziazione della convenzione, l’Unione persegue le seguenti modifiche: a) la convenzione rinegoziata è conclusa tra l’Unione, rappresentata dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; b) il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro monegasche è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che combinerà una parte fissa intesa ad evitare che le monete monegasche siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse in Francia nell’anno n-1 per il numero di abitanti di Monaco. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione rinegoziata fissa a 80 % delle monete emesse ogni anno la proporzione minima delle monete in euro monegasche da immettere in circolazione al valore nominale; c) la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è l’organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione della convenzione. Se l’Unione o Monaco ritengono che l’altra parte non ha adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione rinegoziata, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte di giustizia nella medesima sentenza. Qualora l’Unione o Monaco non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l’altra parte può porre immediatamente fine alla convenzione rinegoziata; d) la forma della convenzione rinegoziata è adattata.
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