Art. 1

Formato di riferimento per le firme elettroniche

In vigore dal 25 feb 2011
Formato di riferimento per le firme elettroniche 1.   Gli Stati membri si dotano degli strumenti tecnici necessari che consentono loro di trattare i documenti presentati dai prestatori di servizi, ai fini dell’espletamento delle procedure e delle formalità tramite gli sportelli unici di cui all’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, che sono firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri con una firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF in formato BES o EPES che rispetti le specifiche tecniche riportate nell’allegato. 2.   Gli Stati membri le cui autorità competenti firmano i documenti di cui al paragrafo 1 utilizzando formati di firma elettronica diversi da quelli indicati in tale paragrafo notificano alla Commissione le possibilità di convalida esistenti che consentono agli altri Stati membri di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua a meno che le informazioni richieste non siano già incluse nel documento, nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri.
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