Art. 1
Applicazione
In vigore dal 24 feb 2011
La decisione 2007/697/CE è così modificata:
1)
L’ è sostituito dal seguente:
«
Sono concesse la deroga richiesta dall’Irlanda con lettera del 18 ottobre 2006 e la proroga richiesta con lettera del 12 maggio 2010, al fine di consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e dall’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 91/676/CEE, alle condizioni stabilite nella presente decisione.»;
2)
all’articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione entro il mese di giugno.»;
3)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Applicazione
La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione irlandese, attuato secondo le modalità fissate dai regolamenti European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) 2010 (Statutory Instrument No 610 del 2010).
Essa scade 31 dicembre 2013.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:127(1):oj#art-1