Art. 4

In vigore dal 23 feb 2011
1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   L’Italia attua la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:746:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2011/746 — Testo vigente | Portale Normativo