Art. 2
In vigore dal 23 feb 2011
Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all' e comunica alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 28 febbraio 2012, le conclusioni del suo esame, unitamente alle eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive di cui all' e sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:123(1):oj#art-2