Art. 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
In vigore dal 21 feb 2011
La decisione 2010/446/PESC è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Pieter FEITH quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 30 aprile 2011.»;
2)
l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 30 aprile 2011 è pari a 1 230 000 EUR.»;
3)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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