Art. 1

In vigore dal 18 feb 2011
All’ della decisione 2008/589/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per quattro anni.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:114(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo