Art. 1

In vigore dal 15 feb 2011
I conti dell’organismo pagatore italiano «ARBEA» a titolo delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), relativamente all’esercizio finanziario 2008, sono liquidati con la presente decisione. Gli importi che devono essere recuperati da ogni singolo Stato membro o che devono essere ad esso versati in base a ciascun programma di sviluppo rurale conformemente alla presente decisione, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.
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