Art. 2
In vigore dal 11 feb 2011
Le spese e i finanziamenti ricevuti dall’Unione per l’esercizio finanziario 2007, come stabilito il 31 dicembre 2007, e gli attivi detenuti dal paese beneficiario a nome dell’Unione il 31 dicembre 2007, che devono essere liquidati in base alla presente decisione, sono indicati nell’allegato.
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