Art. 3

In vigore dal 10 feb 2011
1.   Entro il 31 dicembre 2011 gli Stati membri adeguano i propri registri di immatricolazione nazionali per inserirvi le informazioni sulle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate in altri Stati membri (punti 2, 6, 12 e 13 specificati nell’allegato) e, qualora utilizzino un registro di immatricolazione nazionale non standard, per inserire nel campo 9.2 il «numero del registro delle imprese» di cui all’allegato conformemente ai file di installazione di cui all’. 2.   Gli Stati membri si assicurano che, per i veicoli immatricolati anteriormente all’entrata in vigore della presente decisione, il numero del registro delle imprese dell’organismo responsabile della manutenzione sia indicato nel registro di immatricolazione nazionale entro il 31 dicembre 2011.
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