Art. 1

In vigore dal 8 feb 2011
1.   L’Unione concede ai Paesi Bassi un contributo finanziario per gli studi sulla febbre Q, descritti in sintesi nell’allegato. La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario. 2.   Le seguenti condizioni devono essere rispettate: a) i risultati degli studi devono essere messi a disposizione della Commissione e di tutti gli Stati membri e presentati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; b) i Paesi Bassi devono trasmettere alla Commissione una relazione tecnica e finanziaria finale entro il 31 marzo 2012 e la relazione finanziaria deve essere corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai risultati raggiunti.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/89 — Testo vigente | Portale Normativo