Art. 3
In vigore dal 3 feb 2011
L’autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell’Unione controlla i veicoli per bestiame che entrano nel territorio dell’Unione in provenienza dalla Russia, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.
Se la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente rilascia un certificato conforme al modello di cui all’allegato II. L’operatore responsabile/il conducente del veicolo per bestiame conserva l’originale di tale certificato, mentre l’autorità competente ne conserva una copia.
Se la pulizia e la disinfezione non sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente può:
a)
rifiutare l’entrata del veicolo per bestiame nel territorio dell’Unione; oppure
b)
disporre che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un’opportuna pulizia e disinfezione in un luogo designato dall’autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dell’Unione nello Stato membro interessato.
Storico versioni
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