Art. 1
In vigore dal 2 feb 2011
La decisione 2003/249/CE è così modificata:
1)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorizzazione a prevedere deroghe di cui al primo comma (in appresso denominata «l’autorizzazione») è soggetta, oltre alle condizioni stabilite negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, alle condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione e si applica esclusivamente alle piantine introdotte nell’Unione nel periodo compreso fra il 1o giugno e il 30 settembre di ogni anno.»;
2)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
La presente decisione scade il 30 settembre 2020.»;
3)
al punto 1, lettera c), dell’allegato è soppresso il secondo trattino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:75(1):oj#art-1