Art. 1

In vigore dal 2 feb 2011
La decisione 2003/248/CE è così modificata: 1) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione a prevedere deroghe di cui al primo comma (in appresso denominata “l’autorizzazione”) è soggetta, oltre alle condizioni stabilite negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, alle condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione e si applica esclusivamente alle piantine introdotte nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 settembre di ogni anno.»; 2) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis La presente decisione scade il 30 settembre 2020.»; 3) al punto 1, lettera c), dell’allegato è soppresso il secondo trattino.
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