Art. 2
In vigore dal 31 gen 2011
1. La presente decisione riguarda soltanto l’adeguatezza della protezione fornita nello Stato d’Israele, come definito ai sensi del diritto internazionale, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all’attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all’interno degli Stati membri.
2. La presente decisione deve essere applicata conformemente al diritto internazionale. Essa non pregiudica lo status delle alture del Golan, della striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme est, ai sensi del diritto internazionale.
Storico versioni
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