Art. 2
In vigore dal 31 gen 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, e a effettuare la seguente dichiarazione:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all' “Unione europea”.»
Storico versioni
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