Art. 12

Cooperazione tra gli Stati membri

In vigore dal 19 gen 2011
Cooperazione tra gli Stati membri Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell’allegato I e alle campagne d’informazione destinate a impedire l’introduzione di prodotti di origine animale nel territorio di Stati membri diversi dalla Bulgaria.
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Cooperazione tra gli Stati membri (Art. 12 Decisione (UE) 2011/44) — Testo vigente | Portale Normativo