Art. 12
Cooperazione tra gli Stati membri
In vigore dal 19 gen 2011
Cooperazione tra gli Stati membri
Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell’allegato I e alle campagne d’informazione destinate a impedire l’introduzione di prodotti di origine animale nel territorio di Stati membri diversi dalla Bulgaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:44(1):oj#art-12