Art. 2
In vigore dal 18 gen 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, con riserva della sua conclusione.
Storico versioni
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