Art. 1
In vigore dal 18 gen 2011
1. La Francia è autorizzata ad applicare aliquote ridotte di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione.
2. Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
le riduzioni non sono superiori a 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e a 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio;
b)
le riduzioni non sono superiori alla differenza tra il livello di tassazione del gasolio per uso non commerciale e quello del gasolio per uso commerciale;
c)
le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate;
d)
l’applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione, a una determinata regione, di un vantaggio competitivo negli scambi intracomunitari.
3. Le aliquote ridotte devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare le aliquote minime di cui all’articolo 7.
Storico versioni
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