Art. 1

In vigore dal 14 gen 2011
La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all’allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica gestito dal fabbricante, un organismo riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/19 — Testo vigente | Portale Normativo