Art. 1

In vigore dal 14 gen 2011
La decisione 2010/656/PESC è così modificata: 1. l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente: a) dalle persone di cui all'allegato I indicate dal comitato delle sanzioni e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o dalle persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; b) dalle persone o dalle entità di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale, o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, sono congelati. 2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie; e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione, da parte del comitato delle sanzioni o del Consiglio, della persona o dell’entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo. Per le persone ed entità elencate nell'allegato I: — le deroghe di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), possono essere disposte dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni dell’intenzione di autorizzare, ove opportuno e in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro due giorni lavorativi da tale notifica, l’accesso a tali fondi e risorse economiche; — la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni e approvazione dello stesso; — la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni. 4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.»; 2. l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 3.   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.».
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/18 — Testo vigente | Portale Normativo