Art. 1
In vigore dal 12 gen 2011
Per ogni partita di biocarburante o di bioliquido gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni indicanti:
a)
se la partita è stata certificata o accettata in quanto conforme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dell’acqua e dell’aria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa e/o relativamente alle questioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 98/70/CE;
b)
se la partita è stata certificata o accettata ai sensi della lettera a), il nome del sistema volontario in questione;
Ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, devono essere inoltre fornite informazioni indicanti:
c)
se il premio di cui all’allegato V, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE per la partita;
d)
se il fattore riguardante la riduzione delle emissioni dovuto all’accumulo di carbonio nel suolo tramite una migliore gestione agricola di cui all’allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all’allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui al medesimo paragrafo per la partita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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