Art. 1
Istituzione
In vigore dal 12 gen 2011
La decisione 2007/134/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Istituzione
Viene istituito il Consiglio europeo della ricerca per il periodo che va dal 2 febbraio 2007 al 31 dicembre 2013 per l’attuazione del programma specifico “Idee”. Esso è composto da un consiglio scientifico e dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca istituita dalla decisione 2008/37/CE della Commissione (*1).
(*1)
GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.»;"
2)
all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il consiglio scientifico collabora con l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca al fine di garantire un’attuazione coerente ed efficace del programma specifico “Idee” e l’armonizzazione degli aspetti scientifici e amministrativi delle iniziative del CER. Tale collaborazione comprende una comunicazione coerente delle attività del CER e l’istituzione di un sito web comune che tratti i diversi aspetti delle operazioni del CER.»;
3)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all’allegato I e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l’altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento e al Consiglio. La nomina dei futuri membri è pubblicata in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001. A tal fine, un Comitato di identificazione permanente di alto livello formato da esperti indipendenti può essere istituito come gruppo di esperti, con onorari pagati nell’ambito del bilancio operativo del programma specifico “Idee”.»;
b)
il paragrafo 9 è soppresso;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il consiglio scientifico risponde alla Commissione, mantiene con essa e con l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca un costante e stretto collegamento, e istituisce i meccanismi necessari allo scopo.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione fornisce le informazioni e l’assistenza necessari per i lavori del consiglio scientifico, consentendogli di operare in condizioni di autonomia e di indipendenza. Si può ricorrere a un’azione di coordinamento e di sostegno, quale prevista nell’allegato III della decisione n. 1982/2006/CE, al fine di fornire sostegno locale a livello di gestione o di consulenza al presidente e ai vicepresidenti del consiglio scientifico.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8. In conformità alla procedura stabilita nell’allegato III, il Consiglio scientifico può accedere ai documenti e ai dati in possesso dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.»;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il consiglio scientifico adotta il suo regolamento interno, che comprende disposizioni dettagliate per le elezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché un codice di condotta concernente confidenzialità, potenziali conflitti di interesse e trattamento dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Il consiglio scientifico si riunisce in plenaria fino a cinque volte all’anno, a seconda delle sue esigenze di lavoro. Occorre pubblicare un verbale delle riunioni plenarie sul sito web del CER.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Il consiglio scientifico può istituire, nominandovi suoi membri, comitati permanenti, gruppi di lavoro e altre strutture cui è affidato lo svolgimento di suoi compiti specifici.»;
6)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Onorari e spese per le riunioni
1. I membri del consiglio scientifico ricevono per i compiti svolti un compenso sotto forma di un onorario per la loro partecipazione alle riunioni plenarie del consiglio scientifico. Gli onorari e le spese di viaggio e di soggiorno sono imputati al bilancio operativo assegnato al programma specifico “Idee”. Gli onorari e le relative norme di applicazione sono stabiliti nell’allegato IV.
2. Per riunioni diverse dalle plenarie, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca rimborserà le spese di viaggio ed, eventualmente, di soggiorno dei membri del consiglio scientifico necessarie per lo svolgimento delle loro attività in base alle regole della Commissione sulla remunerazione degli esperti esterni (*2). Previa autorizzazione dell’Agenzia esecutiva del consiglio europeo della ricerca, è possibile coprire anche le spese di viaggio e di soggiorno concernenti dette altre riunioni, necessarie per lo svolgimento dei lavori del consiglio scientifico.
(*2) Decisione C(2007) 5858 della Commissione»;"
7)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente decisione;
8)
sono aggiunti gli allegati III e IV, riportati in allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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