Art. 7

Pelli

In vigore dal 6 gen 2011
Pelli 1.   La Bulgaria non spedisce pelli di animali della specie suina («pelli») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli: a) prodotte in Bulgaria anteriormente alla data di applicazione della presente decisione; oppure b) che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure c) che sono state prodotte fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione in Bulgaria sono state trasportate e immagazzinate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1. Si deve provvedere a separare le pelli di suini trattate da quelle non trattate di animali di specie suscettibili all'afta epizootica. 3.   La Bulgaria provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Pelli conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (*13). (*13)   GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15.» " 4.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni. 5.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1.
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Pelli (Art. 7 Decisione (UE) 2011/8) — Testo vigente | Portale Normativo