Art. 1

Animali vivi

In vigore dal 6 gen 2011
Animali vivi 1.   Fatte salve le misure adottate dalla Bulgaria nel quadro: a) della direttiva 2003/85/CE e in particolare nel quadro di quanto essa prevede nel suo articolo 85, paragrafo 4, e precisa nel suo allegato XVIII; e b) degli della decisione 2008/855/CE, la Bulgaria provvede affinché vengano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 2.   Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili. 3.   Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili. 4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia. 5.   I certificati sanitari, previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, fatto salvo per questi ultimi quanto disposto dagli articoli 8 ter e 9 della decisione 2008/855/CE, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina e che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura: «Animali conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*1). (*1)   GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15.» " 6.   I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura: «Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*2). (*2)   GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15 » " 7.   Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere spediti verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale della Bulgaria ha informato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione. 8.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il trasporto di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica da un'azienda situata nelle aree elencate nell'allegato II a un macello situato nelle aree di cui all'allegato I.
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Animali vivi (Art. 1 Decisione (UE) 2011/8) — Testo vigente | Portale Normativo