Art. 6
Competenze
In vigore dal 31 dic 2010
Competenze
1. Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Eesti Pank al fine di ulteriormente specificare ed eseguire ogni disposizione della presente decisione ed al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni eventuale problema.
2. Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 sarà prontamente notificata al Consiglio direttivo, e il Comitato esecutivo si conformerà ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:23(1):oj#art-6