Art. 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

In vigore dal 31 dic 2010
Trasferimento delle attività di riserva in valuta 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, la Eesti Pank trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in yen giapponesi e oro, per un importo pari a 145 853 596,60 EUR, nel modo che segue: Equivalente in euro degli yen giapponesi in contante Equivalente in euro dell’oro Importo totale dell’equivalente in euro 123 975 557,11 21 878 039,49 145 853 596,60 2.   L’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Eesti Pank è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l’euro e lo yen giapponese stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta avente durata di 24 ore ed avvenuta il 31 dicembre 2010 tra l’Eurosistema e la Eesti Pank e, nel caso dell’oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle once di oro fino troy fissato sul mercato dell’oro di Londra il 31 dicembre 2010 alle ore 10:30, orario di Londra. 3.   La BCE conferma alla Eesti Pank gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2 al più presto. 4.   La Eesti Pank trasferisce alla BCE yen giapponesi in contanti. 5.   Il trasferimento del contante avrà luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 4 gennaio 2011. La Eesti Pank dà istruzioni per eseguire tali trasferimenti alla BCE. 6.   Il valore dell’oro che la Eesti Pank trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore a 21 878 039,49 EUR. 7.   La Eesti Pank trasferisce l’oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per l’oro da trasferirsi alla BCE è il 6 gennaio 2011. La Eesti Pank conferisce istruzioni affinché tali trasferimenti alla BCE siano effettuati. 8.   Se la Eesti Pank trasferisce alla BCE oro ad un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 6 gennaio 2011 trasferisce un importo di yen giapponesi in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali yen giapponesi in contanti non fanno parte delle attività di riserva in valuta denominate in yen giapponesi che la Eesti Pank trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto nella colonna di sinistra della tabella inserita al paragrafo 1. 9.   L’eventuale differenza tra la somma complessiva dell’equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l’importo di cui all’, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell’accordo del 31 dicembre 2010 tra la Eesti Pank e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Eesti Pank da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (12).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:23(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento delle attività di riserva in valuta (Art. 3 Decisione (UE) 2010/34) — Testo vigente | Portale Normativo