Art. 3

Misure in tema di sicurezza e di riservatezza

In vigore dal 27 dic 2010
Misure in tema di sicurezza e di riservatezza 1.   La BCE e le BCN archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati che ricevono dalla Commissione (Eurostat) ai sensi del regolamento (CE) n. 177/2008 e del regolamento (UE) n. 1097/2010, e che sono stati segnalati come riservati. 2.   I dati ricevuti dalla BCE e dalle BCN, provenienti dalla Commissione (Eurostat) sono utilizzati esclusivamente a fini statistici. 3.   La BCE e le BCN provvedono a che le informazioni sulle misure di sicurezza adottate siano incluse nel rapporto annuale sulla riservatezza o che la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti siano informate attraverso altri mezzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:11(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo