Art. 3
Misure in tema di sicurezza e di riservatezza
In vigore dal 27 dic 2010
Misure in tema di sicurezza e di riservatezza
1. La BCE e le BCN archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati che ricevono dalla Commissione (Eurostat) ai sensi del regolamento (CE) n. 177/2008 e del regolamento (UE) n. 1097/2010, e che sono stati segnalati come riservati.
2. I dati ricevuti dalla BCE e dalle BCN, provenienti dalla Commissione (Eurostat) sono utilizzati esclusivamente a fini statistici.
3. La BCE e le BCN provvedono a che le informazioni sulle misure di sicurezza adottate siano incluse nel rapporto annuale sulla riservatezza o che la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti siano informate attraverso altri mezzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:11(1):oj#art-3