Art. 1

In vigore dal 20 dic 2010
1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della Repubblica democratica del Congo (RDC) di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio. 2.   Sono altresì vietati: (a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC; (b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC.
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Art. 1 Decisione (UE) 2010/788 — Testo vigente | Portale Normativo