Art. 11
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 17 dic 2010
Partecipazione di paesi terzi
1. Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL COPPS, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona della missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL COPPS.
2. I paesi terzi che apportano un contributo all’EUPOL COPPS hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.
3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità dettagliate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare a norma dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Allorché l’Unione e un paese terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUPOL COPPS.
Storico versioni
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