Art. 1
In vigore dal 16 dic 2010
La parte A dell’allegato della decisione 2003/322/CE è modificata come segue:
1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
Grecia: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila imperiale (Aquila heliaca), aquila di mare (Haliaeetus albicilla) e nibbio bruno (Milvus migrans);»;
2)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
Italia: avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus), grifone (Gyps fulvus), aquila reale (Aquila chrysaetos), nibbio bruno (Milvus migrans) e nibbio reale (Milvus milvus);».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:780:oj#art-1