Art. 1

In vigore dal 15 dic 2010
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi, pagate in valuta locale, vengono adeguati per determinati paesi indicati nell’allegato. Quest’ultimo comporta sei tabelle mensili che precisano i paesi di cui trattasi e le successive date d’applicazione per ciascuno di essi (1o agosto 2009, 1o settembre 2009, 1o ottobre 2009, 1o novembre 2009, 1o dicembre 2009 e 1o gennaio 2010). I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di dette retribuzioni sono stabiliti a norma delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle varie date di cui al primo comma.
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