Art. 3

In vigore dal 14 dic 2010
Il contributo finanziario dell'Unione di cui all’allegato è soggetto alle seguenti condizioni: a) presentazione di prove dell'avvenuta attuazione delle misure decise dagli Stati membri in questione a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1040/2002; b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta di pagamento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002. Il versamento della partecipazione finanziaria non pregiudica eventuali verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
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