Art. 3

In vigore dal 14 dic 2010
1.   Il piano di ristrutturazione della Varvaressos deve essere attuato integralmente. 2.   Con inizio dall’anno 2011 il fatturato annuale delle vendite effettuate dalla Varvaressos in Grecia deve essere ridotto del 10 % rispetto al fatturato delle vendite effettuate in Grecia nel 2009. Questa limitazione si applicherà agli anni di calendario 2011, 2012 e 2013. 3.   All’impresa in oggetto non sarà concesso nessun tipo di aiuto di Stato fino a tutto il 2015. S’intende per aiuto di Stato ogni finanziamento mediante risorse locali, regionali e nazionali ed anche risorse dell’UE. 4.   Le due suddette condizioni si applicano alla Varvaressos, a tutte le sue future affiliate e ad ogni società controllata dagli azionisti della Varvaressos se essa utilizza fattori di produzione (per esempio impianti, linee di produzione) appartenenti attualmente alla Varvaressos o ad una sua affiliata. Tali condizioni restano in vigore anche nel caso che la Varvaressos sia venduta a un’altra persona giuridica o proceda alla fusione con essa o nel caso che le sue attività siano vendute «in stato di operatività» a un’altra persona giuridica. 5.   Per consentire di controllare il rispetto di tutte le condizioni sopra indicate, la Grecia presenterà alla Commissione relazioni semestrali sull’andamento della ristrutturazione della Varvaressos. Per quanto riguarda la limitazione delle vendite, la Grecia presenterà alla Commissione, al più tardi entro la fine di gennaio, relazioni annuali riguardanti l’entità delle vendite del precedente anno di calendario.
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