Art. 4

In vigore dal 14 dic 2010
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia comunica le seguenti informazioni: a) l’ammontare totale (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   La Francia tiene informata la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione, fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, qualsiasi informazione in merito ai provvedimenti già presi e previsti per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni circostanziate riguardo all’importo dell’aiuto e agli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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