Art. 2
In vigore dal 13 dic 2010
Al fine di conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni prodotte dalle navi mediante una tecnologia alternativa basata sull’uso di una miscela di combustibili marini e boil-off gas (BOG), le metaniere devono utilizzare e rispettare i criteri di calcolo riportati in allegato.
Le metaniere possono utilizzare tale tecnologia alternativa di riduzione delle emissioni quando sono ormeggiate nei porti comunitari, consentendo all’equipaggio di disporre del tempo sufficiente per mettere in atto le misure atte a impiegare una miscela di combustibili marini e boil-off gas quanto prima una volta ormeggiata la nave e il più a lungo possibile prima della partenza.
Storico versioni
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