Art. 1
In vigore dal 7 dic 2010
L’azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
1)
all’, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
al fine dell’eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all’articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisire i beni che si trovano a bordo;»
2)
all’ sono inserite le lettere seguenti:
«h)
raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati sulle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali;
i)
ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali INTERPOL e la loro verifica con le banche dati dell’INTERPOL, trasmette all’Ufficio centrale nazionale dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale — INTERPOL che si trova nello Stato membro in cui ha sede il comando operativo, secondo le disposizioni da stabilire tra il comandante dell’operazione dell’UE e il capo dell’Ufficio centrale nazionale, i dati seguenti:
—
dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, ad esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Atalanta non conserva i dati in questione dopo averli trasmessi all’INTERPOL,
—
dati relativi alle attrezzature utilizzate da dette persone.»;
3)
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell’articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare arrestate e fermate ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:
—
alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all’operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
—
se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.»;
4)
all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L’AR è autorizzato a diffondere alla coalizione delle Forze combinate marittime (“CMF”) guidata dagli Stati Uniti d’America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell’operazione militare dell’UE, informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’operazione militare dell’UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l’AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;
5)
all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’operazione militare dell’UE si conclude il 12 dicembre 2012.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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