Art. 1
In vigore dal 6 dic 2010
1. Le merci importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da enti autorizzati dalle autorità ungheresi competenti, per essere da essi distribuite a titolo gratuito alle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010, o messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà degli enti summenzionati, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle organizzazioni di primo soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Storico versioni
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