Art. 1

In vigore dal 3 dic 2010
Nell’allegato figurano gli importi del saldo da recuperare presso ciascuno Stato membro o da versare a ciascuno Stato membro ai sensi della presente decisione per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale applicabili in Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Slovacchia.
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