Art. 1

In vigore dal 2 dic 2010
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in conformità alle proprie leggi nazionali, per sottoporre il 4-methylmethcathinone (mefedrone) a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.
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