Art. 1
In vigore dal 26 nov 2010
L’allegato I della decisione 2006/766/CE è così modificato:
1)
Il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:
«
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano
(*1).
(*1) Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).»
"
2)
La voce relativa al Cile è sostituita dal testo seguente:
«CL
CILE
Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e pettinidi refrigerati ed eviscerati selvatici o provenienti da zone di produzione classificate come A a norma dell’allegato II, capo II, punto A.3, del regolamento (CE) n. 854/2004.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:725:oj#art-1