Art. 1
In vigore dal 26 nov 2010
All’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elencate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.»
Storico versioni
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