Art. 1
In vigore dal 26 nov 2010
Nella decisione 2005/359/CE gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 10
Gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga prevista nell’ riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri sulla sua applicazione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente al periodo precedente compreso tra il 1o maggio e il 30 aprile.
La relazione comprende informazioni dettagliate sui quantitativi importati.
Articolo 11
La presente decisione scade il 31 dicembre 2020.»
Storico versioni
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Proeli:dec:2010:723:oj#art-1