Art. 1

In vigore dal 26 nov 2010
Nella decisione 2005/359/CE gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga prevista nell’ riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri sulla sua applicazione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente al periodo precedente compreso tra il 1o maggio e il 30 aprile. La relazione comprende informazioni dettagliate sui quantitativi importati. Articolo 11 La presente decisione scade il 31 dicembre 2020.»
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